Il meccanismo del Reverse Charge IVA, o inversione contabile, comporta lo spostamento dell’obbligo di versamento dell’imposta dal prestatore di servizi al committente. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’applicazione del sistema anche alle prestazioni rese nei confronti delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, allo scopo di contrastare l’evasione IVA e rafforzare la tracciabilità dei pagamenti.

Normativa di riferimento

La disciplina è contenuta nell’art. 17, comma 6, lettera a-quinquies), del DPR 633/1972, come modificato dalla Legge n. 207/2024. La norma estende l’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto o affidamenti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente.
Il Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025 ha approvato il modello di comunicazione per l’opzione al regime opzionale, in attesa dell’autorizzazione del Consiglio UE prevista dall’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE. Contestualmente, la Risoluzione n. 47/E/2025 ha istituito il codice tributo 6045 per i versamenti tramite F24.

Ambito di applicazione

Il Reverse Charge nel settore trasporto e logistica si applica quando:

  • le prestazioni sono rese a imprese che svolgono attività di movimentazione merci o logistica;
  • i rapporti contrattuali presentano un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali del committente;
  • il committente è un soggetto passivo IVA.
    Sono esclusi dall’applicazione:
  • le prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni e soggetti già soggetti a split payment;
  • i rapporti con agenzie per il lavoro.

Regime opzionale transitorio

In attesa del via libera UE, il legislatore ha previsto un regime opzionale triennale: il prestatore emette fattura senza IVA e il committente versa l’imposta in nome e per conto del fornitore, tramite modello F24, senza possibilità di compensazione orizzontale. L’opzione decorre dalla trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate e si applica anche nei rapporti tra subappaltatori.

Esempio pratico

Un’impresa di logistica affida a un subappaltatore il servizio di movimentazione merci presso il proprio magazzino. Il subappaltatore emette fattura senza IVA indicando “Reverse Charge – art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR 633/1972”. Sarà il committente a integrare la fattura con l’IVA dovuta e a versarla all’Erario tramite codice tributo 6045.

Vantaggi e criticità

L’inversione contabile in logistica riduce i rischi di evasione e garantisce maggiore certezza dei versamenti. Tuttavia, richiede:

  • corretta gestione dei flussi di fatturazione;
  • monitoraggio delle scadenze di versamento;
  • coordinamento tra committente e prestatore per evitare errori che potrebbero generare sanzioni.

Conclusioni

Il Reverse Charge nel settore trasporto e logistica rappresenta una novità significativa per gli operatori. Le imprese dovranno adeguare i propri sistemi amministrativi e contabili, prestando particolare attenzione agli adempimenti previsti dal regime opzionale transitorio, in attesa dell’autorizzazione UE definitiva.

 

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