Introduzione
Accanto alle responsabilità civilistiche, gli amministratori delle società di capitali possono essere chiamati a rispondere anche sotto il profilo penale e tributario, quando la gestione comporta violazioni di norme fiscali o reati societari.
Reati societari
Il Codice civile prevede numerosi reati a carico degli amministratori, tra cui:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- illecita ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- operazioni in danno ai creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa convocazione dell’assemblea (art. 2631 c.c.).
La responsabilità è personale e comporta conseguenze penali anche gravi.
Responsabilità tributaria
Gli amministratori rispondono penalmente per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false;
- dichiarazione infedele;
- omesso versamento IVA e ritenute.
Sul piano amministrativo-tributario, l’art. 36 del DPR 602/1973 prevede che l’amministratore possa essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio per il mancato pagamento di imposte da parte della società, se il comportamento è stato doloso o gravemente colposo.
Caso della liquidazione giudiziale
In caso di fallimento, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere per bancarotta semplice o fraudolenta (artt. 322 e seguenti del Codice della crisi), se hanno aggravato il dissesto con condotte illecite.
Strumenti di prevenzione
Per ridurre i rischi di responsabilità penale e tributaria, gli amministratori devono:
- adottare assetti organizzativi e contabili adeguati;
- garantire trasparenza nelle comunicazioni sociali;
- vigilare sull’adempimento degli obblighi fiscali.
Conclusioni
La responsabilità degli amministratori non si esaurisce sul piano civilistico, ma si estende anche agli aspetti penali e tributari. La consapevolezza di tali rischi e l’adozione di adeguati sistemi di controllo rappresentano strumenti indispensabili per prevenire contestazioni e garantire una gestione sana e conforme alle regole.





