Le “polizze catastrofali” rappresentano un obbligo assicurativo introdotto per tutelare le imprese dai danni causati da eventi naturali e calamità di natura eccezionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni). La finalità è offrire una forma di protezione al patrimonio aziendale, riducendo l’impatto economico derivante da tali eventi.

Fonti ufficiali e decorrenza dell’obbligo

L’obbligo di contrarre una polizza catastrofale è previsto dall’art. 1, comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e disciplinato dal D.M. 30 gennaio 2025, n. 18. In particolare, la decorrenza è fissata al 31 marzo 2025 per la maggior parte delle imprese, mentre per quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il termine slitta al 31 dicembre 2025.

Soggetti interessati

Sono soggette all’obbligo di stipulare le polizze catastrofali:

  • Imprese con sede legale in Italia;
  • Imprese estere con stabile organizzazione in Italia;
  • Soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2188 c.c., ovvero:
    1. imprenditori industriali di beni o servizi;
    2. imprenditori intermediari nella circolazione dei beni;
    3. imprenditori di trasporto per terra, acqua o aria;
    4. imprenditori bancari e assicurativi;
    5. società costituite secondo i tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile;
    6. società cooperative.

Sono invece esclusi dall’obbligo:

  • i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata con il lavoro proprio e dei familiari);
  • gli imprenditori agricoli (art. 1, comma 515 e seg. Legge n. 234/2021), per i quali si applicano norme apposite.

Beni assicurabili

La copertura assicurativa delle polizze catastrofali deve riguardare:

  • Terreni: fondi o porzioni di fondo, con caratteristiche geografiche variabili;
  • Fabbricati: l’intera costruzione, opere murarie e impiantistiche collegate;
  • Impianti e macchinari: ogni tipologia di macchinario anche elettronico o a controllo numerico, necessario allo svolgimento dell’attività;
  • Attrezzature industriali e commerciali: macchinari, utensili, mezzi di imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.

Sono esclusi dall’obbligo quei beni immobili che presentino abusi edilizi o carenze autorizzative.

Eventi catastrofali coperti

Gli eventi naturali e calamitosi assicurati sono:

  1. Alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita di acqua dalle sponde di corsi o bacini, con possibile trasporto di sedimenti;
  2. Sisma: evento sismico accertato dall’INGV, considerando come un unico evento le repliche verificatesi entro le 72 ore successive;
  3. Frana: scoscendimento di terre e rocce, sempre entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
  1. Imprese di assicurazione interessate

Le compagnie assicurative possono:

  • assumere direttamente il rischio;
  • operare in coassicurazione;
  • stipulare accordi consortili (soggetti a registrazione e approvazione IVASS).

Determinazione del premio

Il premio assicurativo varia in base a:

  • ubicazione sul territorio e rischio sismico/idrogeologico;
  • vulnerabilità dei beni (condizioni dell’immobile);
  • misure di prevenzione e protezione adottate dall’impresa;
  • valori economici aggiornati e modelli predittivi.

Danno indennizzabile, scoperti e massimali

Le polizze prevedono:

  1. Scoperto fino al 15% in caso di somma assicurata fino a 30 milioni di euro;
  2. Massimali o limiti di indennizzo negoziabili, purché:
    • per somma assicurata fino a 1 milione di euro: limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
    • per somma assicurata da 1 a 30 milioni di euro: limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
    • oltre i 30 milioni di euro o per grandi imprese: limiti e massimali sono liberamente stabiliti.

Sanzioni

sanzioni

In caso di violazione o elusione dell’obbligo di stipula o rinnovo:

  • l’IVASS può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro;
  • l’inadempienza può precludere l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.

Conclusioni

L’obbligo di stipulare polizze catastrofali mira a garantire la continuità operativa delle imprese anche di fronte a eventi naturali estremi. Oltre a essere un obbligo di legge, la copertura assicurativa riduce i rischi finanziari e favorisce la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano.

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