Le novità introdotte dal decreto attuativo della riforma Irpef/Ires, approvato il 3 dicembre 2024, estendono il principio di neutralità fiscale anche alle operazioni straordinarie perfezionate nel corso del 2024 che coinvolgono studi associati e società tra professionisti (Stp). Questo significa che eventuali plusvalenze generate da fusioni, scissioni, conferimenti o trasformazioni non saranno immediatamente tassate, favorendo così la collaborazione tra professionisti e l’espansione di realtà organizzate.
Principali novità per il 2024
- Neutralità fiscale delle operazioni tra professionisti: Le operazioni straordinarie realizzate nel 2024 godranno dell’esenzione dall’emersione di plusvalenze, incentivando le aggregazioni, riorganizzazioni e consolidamenti di studi professionali.
- Plusvalenze da cessione di partecipazioni: Nel caso di partecipazioni in studi associati o società semplici tra professionisti cedute a titolo oneroso, la plusvalenza viene considerata come reddito di lavoro autonomo. Se l’importo è percepito in un unico periodo d’imposta, si può beneficiare della tassazione separata.
- Principio di onnicomprensività per il reddito professionale: Sopravvenienze, liberalità e ulteriori voci assimilate, a partire dal 2024, vengono incluse nel reddito di lavoro autonomo, in analogia con quanto avviene per il lavoro dipendente.
- Nuova disciplina delle spese e rimborsi: I rimborsi analitici di spese (non sostenute “in nome e per conto” del mandante) escono dal reddito del professionista, perdendo contestualmente la detrazione a monte (con la possibilità, però, di dedurre il relativo costo qualora non venga rimborsato). Restano irrilevanti i rimborsi di spese comuni tra colleghi (ad esempio spese per uffici condivisi e relative utenze), nonché le spese sostenute direttamente dal committente
Ammortamenti e beni immateriali
- Dimezzamento dell’aliquota di ammortamento nel primo anno: Analogamente a quanto già avviene per le imprese, per i professionisti dal 2024 si applica l’aliquota ridotta al 50% per i nuovi beni strumentali acquistati.
- Durata dell’ammortamento della “clientela”: Il periodo scende dagli iniziali 18 anni ipotizzati a soli 5 anni, favorendo così la deducibilità più rapida del costo sostenuto per l’acquisizione di denominazioni, marchi e, soprattutto, della clientela professionale.
- Manutenzioni straordinarie su immobili strumentali: Le relative spese sono deducibili in quote costanti nell’anno in cui si sostengono e nei cinque successivi.

Impatto pratico e considerazioni
- Maggiore convenienza per aggregazioni: L’applicazione retroattiva per il 2024 della neutralità fiscale rende più vantaggiosi eventuali conferimenti e fusioni realizzati già in corso d’anno.
- Omogeneità con il reddito di impresa: Le modifiche creano un avvicinamento sostanziale tra le regole del lavoro autonomo e quelle del reddito d’impresa, semplificando la gestione e la pianificazione delle riorganizzazioni.
- Tassazione separata sulle cessioni di partecipazioni: Chiarisce come trattare i redditi derivanti dalla cessione di quote di studi associati, riconducendoli al lavoro autonomo, ma con la possibilità di una tassazione separata.
Conclusioni
L’estensione della neutralità fiscale alle aggregazioni professionali già dal 2024 rappresenta un importante stimolo alla crescita di studi associati e società tra professionisti, riducendo gli oneri fiscali connessi alle operazioni straordinarie e incentivando ulteriormente la formazione di strutture integrate. Al contempo, i professionisti dovranno tenere presenti gli effetti del nuovo principio di onnicomprensività e delle regole sui rimborsi e sugli ammortamenti, per gestire al meglio le novità introdotte e sfruttare le opportunità di efficientamento e crescita.





