1. Introduzione

Il tema dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% sugli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche continua a generare dubbi interpretativi. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 212 del 19 agosto 2025, ha fornito un chiarimento importante, escludendo il beneficio nel caso di cessioni di beni con posa in opera, anche se i prodotti installati possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di settore.

  1. La questione sollevata

Una società attiva nel commercio di infissi ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile applicare l’aliquota agevolata del 4% alla vendita con installazione di serramenti conformi ai requisiti previsti dal D.M. 236/1989, in quanto destinati a rendere accessibili edifici a persone con disabilità. La richiesta nasceva dall’interpretazione del n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972.

  1. Cessione con posa in opera o contratto di appalto?

Secondo l’Agenzia, la norma citata riconosce il beneficio solo alle prestazioni di servizi derivanti da contratti d’appalto. La differenza tra vendita e appalto dipende dalla finalità del contratto:

  • se prevale la consegna di un bene già prodotto, con installazione accessoria, si tratta di cessione con posa in opera;
  • se invece l’attività comporta la realizzazione di un’opera nuova o diversa, il contratto è qualificabile come appalto.
    Nel caso analizzato, la componente prevalente era rappresentata dal valore degli infissi (circa il 74% del corrispettivo), mentre la posa in opera aveva un peso limitato. Da qui l’esclusione dell’aliquota ridotta.
  1. Riferimenti normativi

L’agevolazione trova fondamento nella Legge 13/1989 e nel relativo D.M. 236/1989, che stabiliscono le regole per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. La Tabella A allegata al DPR 633/1972 prevede l’applicazione del 4% solo per i servizi resi tramite appalto. Nulla viene invece chiarito, in questa sede, sull’aliquota del 10% che può applicarsi quando gli interventi rientrano tra le manutenzioni straordinarie.

  1. Conclusioni

Il chiarimento dell’Agenzia ribadisce che l’IVA agevolata al 4% non si applica automaticamente a tutte le operazioni collegate a prodotti destinati a migliorare l’accessibilità. Solo le prestazioni di servizi qualificabili come appalto possono beneficiarne. Le cessioni con posa in opera rimangono quindi escluse dal perimetro dell’aliquota ridotta, a meno che non si configuri un intervento che realizzi un’opera nuova e distinta rispetto al bene ceduto.

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