Contesto normativo e rinvii successivi
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) erano inizialmente soggette all’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA per certe prestazioni, grazie all’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972. Con l’art. 5 del D.L. 146/2021, il legislatore ha introdotto un regime di esenzione IVA in luogo di tale esclusione, per rispettare la direttiva europea e risolvere una procedura d’infrazione. Tuttavia, l’entrata in vigore di queste modifiche è stata oggetto di diverse proroghe:
- 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 683, L. 234/2021)
- 1° luglio 2024 (art. 4, comma 2-bis, D.L. 51/2023)
- 1° gennaio 2025 (art. 3, comma 12-sexies, D.L. 215/2023)
- 1° gennaio 2026 (art. 3, comma 10, D.L. 202/2024)
Pertanto, l’applicazione effettiva del regime di esenzione slitta nuovamente, e fino al 31 dicembre 2025 si continuerà a operare con le regole attuali.
Dal regime di esclusione all’esenzione IVA

La riforma passa da una visione in cui le operazioni rese dalle ASD a favore dei propri soci erano “fuori campo IVA” (ex art. 4, comma 4, DPR 633/1972) a una in cui tali operazioni sono “commerciali”, ma soggette a esenzione (ex art. 10, comma 4, DPR 633/1972), a condizione che non determinino distorsioni della concorrenza nei confronti di imprese soggette a IVA.
Nuova esenzione e relative condizioni
In particolare, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, rese da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di persone che esercitano sport o educazione fisica, la legge prevede un regime di esenzione (al posto dell’esclusione) a patto che:
- l’associazione abbia il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
- siano adottate specifiche clausole nello statuto (atto pubblico o scrittura privata autenticata/registrata) che garantiscano un’adeguata democraticità interna e la destinazione del patrimonio residuo a enti con finalità analoghe in caso di scioglimento;
- non vengano create forme di distorsione della concorrenza rispetto ad altri operatori che applicano normalmente l’IVA.
Disciplina transitoria
Con l’ultima proroga introdotta dal D.L. 202/2024 (Milleproroghe), l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione slitta al 1° gennaio 2026. Fino al 31 dicembre 2025, resta applicabile l’art. 4, comma 4, DPR 633/1972, ossia la tradizionale esclusione dal campo IVA per le attività rese a favore di soci e associati.
Caso particolare: art. 36-bis, D.L. 75/2023
Il D.L. 75/2023 (c.d. “Decreto Pubblica Amministrazione”), in via sperimentale, aveva già introdotto l’esenzione per le prestazioni strettamente connesse con la pratica sportiva, compresi i servizi didattici e formativi. Tale norma si applicava alle ASD diverse da quelle che rientrano nella disciplina ex art. 4, comma 4, DPR 633/1972 (attualmente ancora in vigore fino al 31 dicembre 2025). La Relazione illustrativa al D.L. 113/2024 (“Omnibus”) precisa che gli enti sportivi dilettantistici possono ricorrere alle previsioni del D.L. 75/2023, mentre l’art. 4 rimane operativo per le altre operazioni.
Conclusioni
La trasformazione del regime IVA per le ASD, da esclusione a esenzione, rappresenta un adeguamento alle direttive UE per evitare contenziosi e procedure d’infrazione. Tuttavia, l’operatività effettiva di tale riforma è stata ripetutamente posticipata, con la più recente proroga che colloca l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026. Nel frattempo, le associazioni sportive dilettantistiche continueranno ad applicare la regola dell’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA per le proprie attività verso soci. È consigliabile monitorare eventuali ulteriori sviluppi e chiarimenti, soprattutto in relazione alle interazioni con le disposizioni introdotte dal D.L. 75/2023, che delineano un ulteriore regime di esenzione per le prestazioni di servizi sportivi.





