Con l’entrata in vigore dello schema di decreto correttivo (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo 2025), il concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti subisce importanti modifiche, soprattutto in relazione alle cause di esclusione e cessazione del regime. Tali modifiche incidono anche sulle associazioni professionali, sulle Stp e sulle società fra avvocati, generando di fatto un potenziale “effetto domino”: la perdita dei requisiti per un singolo professionista può mettere a rischio l’intera compagine professionale.
Le nuove cause di esclusione e cessazione
Il nuovo articolo 8 del Dlgs 13/2024, così come modificato dallo schema di decreto correttivo, introduce diverse cause di esclusione (lettere b-quinques e b-sexies dell’articolo 11) e di cessazione (lettere b-quinques e b-sexies dell’articolo 21) dal CPB, valide a partire dal biennio 2025-2026. In estrema sintesi:
- Blocco del CPB per posizioni individuali: se il professionista (titolare di partita Iva individuale) perde i requisiti per il concordato, anche per cause di natura burocratica o fiscale, ciò può trascinarsi sulla posizione della società o associazione professionale di cui è parte.
- Blocco del CPB per società o associazioni: se l’associazione professionale, la Stp o la società fra avvocati vede sopraggiungere una causa di esclusione o di cessazione del CPB (ad esempio, l’ingresso di un nuovo socio), tutte le posizioni individuali dei professionisti già presenti subiscono la stessa sorte.
L’effetto domino tra posizioni connesse
Le nuove regole evidenziano un vincolo di connessione tra la posizione individuale e la posizione collettiva del professionista:
- Effetto a cascata: la cessazione o il blocco del CPB di uno dei soci può determinare automaticamente la cessazione del CPB dell’associazione (o società) e, a sua volta, ripercuotersi sugli altri professionisti presenti nella stessa struttura.
- Ambito soggettivo: la norma si concentra su associazioni professionali, Stp e società fra avvocati, escludendo altre forme societarie (come le società di ingegneria) e società di servizi, dove non c’è sovrapposizione tra attività professionale e operatività societaria.

Cosa rimane incerto
Un aspetto non del tutto chiarito dal decreto correttivo riguarda la decadenza dal CPB: la formulazione attuale non specifica se una causa di decadenza (es. comunicazione incompleta dei dati ISA con reddito superiore ai limiti) in capo al singolo possa travolgere anche la posizione della struttura partecipata. Mentre è esplicitamente contemplata la cessazione, la decadenza in senso stretto non viene citata in modo esplicito.
Decorrenza e impatto pratico
Le nuove disposizioni si applicano dal biennio 2025-2026, non influendo quindi sulle opzioni di adesione al CPB 2024-2025 già presentate. In pratica:
- i professionisti e le società/associazioni che hanno già aderito al CPB per il biennio 2024-2025 non subiranno, per ora, l’effetto delle nuove cause di esclusione o cessazione;
- a partire dal 2025, chi vorrà confermare o aderire per la prima volta al CPB dovrà considerare con attenzione i possibili rischi di un blocco a catena della propria posizione in caso di eventi che coinvolgono i soci.
Conclusioni
La ratio sottesa a questo intervento normativo è quella di impedire eventuali abusi o manovre elusive nella gestione del reddito professionale, specialmente in caso di più posizioni giuridiche riconducibili allo stesso professionista. Tuttavia, la forte interdipendenza tra posizione individuale e collettiva porta con sé il pericolo di un vero e proprio “effetto domino”: un singolo errore o causa di esclusione potrebbe trascinare con sé l’intero gruppo professionale. Per questo motivo, è cruciale che i professionisti e le società (associazioni, Stp, società fra avvocati) verifichino attentamente la propria posizione, tenendo conto delle nuove regole che entreranno in vigore dal 2025.





