Premessa
Dal 27 maggio 2025, a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per i professionisti – in particolare i commercialisti – scatta un nuovo adempimento: l’aggiornamento della propria autovalutazione del rischio.
Tale obbligo deriva dalla Regola tecnica CNDCEC n. 1 e riguarda tutti i soggetti già iscritti all’albo, con esclusione dei neoiscritti, i quali avranno tempistiche diverse per la prima valutazione.
L’analisi nazionale dei rischi
Il documento del MEF, approvato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, prende in esame il periodo 2019-2023 e aggiorna la mappa dei rischi legati al riciclaggio.
L’analisi considera:
- il rischio intrinseco del sistema, con particolare riferimento a contante ed economia sommersa;
- l’efficacia dei presìdi di prevenzione, controllo e repressione.
Emergono minacce come corruzione, evasione fiscale, narcotraffico, reati societari e attività criminali collegate a gioco d’azzardo, contraffazione e tratta di esseri umani. Il livello complessivo di rischio nazionale è classificato come “molto significativo”.
Impatti per i professionisti
Commercialisti, notai e altri operatori svolgono un ruolo centrale nella prevenzione. Le attività a più alto rischio sono:
- operazioni immobiliari e societarie,
- gestione di rifiuti,
- compro oro,
- gioco d’azzardo,
- trust e cripto-asset.
Per i commercialisti il livello di vulnerabilità rimane molto significativo, a conferma della necessità di rafforzare i controlli interni.

L’obbligo di autovalutazione
Secondo l’Informativa CNDCEC n. 85/2025, tutti gli iscritti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026.
La precedente regola triennale è stata superata: oggi l’aggiornamento va fatto ogni volta che cambiano in modo rilevante i fattori di rischio, o comunque entro un anno da un nuovo aggiornamento nazionale. Per i neoiscritti, il termine per la prima autovalutazione è fissato al 31 dicembre dell’anno successivo all’inizio dell’attività.
Come si effettua l’autovalutazione
La procedura, delineata dalla Regola tecnica n. 1, si sviluppa in tre fasi:
- Individuazione del rischio inerente (clientela, area geografica, prodotti/servizi, canali operativi).
- Analisi delle vulnerabilità (formazione, procedure di verifica clienti, conservazione dati, segnalazioni SOS).
- Determinazione del rischio residuo, con prevalenza del fattore “vulnerabilità” sul rischio intrinseco.
Il risultato guida le eventuali misure di mitigazione, necessarie solo se il rischio residuo è “abbastanza” o “molto significativo”.
Presìdi di mitigazione
In base al livello di rischio, i professionisti dovranno attivare procedure interne:
- organizzazione degli adempimenti AML,
- formazione continua del personale,
- funzione di revisione indipendente o responsabile antiriciclaggio.
La formazione assume un ruolo centrale: solo una preparazione adeguata consente di riconoscere tempestivamente i segnali di operazioni sospette.
Documentazione e sanzioni
L’autovalutazione deve essere formalizzata tramite il modello predisposto dal CNDCEC, conservata e resa disponibile alle autorità in caso di controlli.
La mancata o incompleta compilazione non genera una sanzione diretta, ma influisce sulla graduazione delle sanzioni antiriciclaggio in caso di violazioni, secondo quanto previsto dal Dlgs 231/2007. Un’adeguata autovalutazione può costituire una circostanza attenuante, mentre la sua assenza può aggravare le conseguenze.
Conclusioni
L’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento di prevenzione e tutela per professionisti e clienti. Con la scadenza fissata al 27 maggio 2026, diventa indispensabile che i commercialisti si attrezzino subito per rispettare la normativa, implementando sistemi organizzativi efficaci e potenziando la formazione interna.





