1. Premessa

Dal 27 maggio 2025, a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per i professionisti – in particolare i commercialisti – scatta un nuovo adempimento: l’aggiornamento della propria autovalutazione del rischio.
Tale obbligo deriva dalla Regola tecnica CNDCEC n. 1 e riguarda tutti i soggetti già iscritti all’albo, con esclusione dei neoiscritti, i quali avranno tempistiche diverse per la prima valutazione.

  1. L’analisi nazionale dei rischi

Il documento del MEF, approvato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, prende in esame il periodo 2019-2023 e aggiorna la mappa dei rischi legati al riciclaggio.
L’analisi considera:

  • il rischio intrinseco del sistema, con particolare riferimento a contante ed economia sommersa;
  • l’efficacia dei presìdi di prevenzione, controllo e repressione.
    Emergono minacce come corruzione, evasione fiscale, narcotraffico, reati societari e attività criminali collegate a gioco d’azzardo, contraffazione e tratta di esseri umani. Il livello complessivo di rischio nazionale è classificato come “molto significativo”.
  1. Impatti per i professionisti

Commercialisti, notai e altri operatori svolgono un ruolo centrale nella prevenzione. Le attività a più alto rischio sono:

  • operazioni immobiliari e societarie,
  • gestione di rifiuti,
  • compro oro,
  • gioco d’azzardo,
  • trust e cripto-asset.
    Per i commercialisti il livello di vulnerabilità rimane molto significativo, a conferma della necessità di rafforzare i controlli interni.

Antiriciclaggio

  1. L’obbligo di autovalutazione

Secondo l’Informativa CNDCEC n. 85/2025, tutti gli iscritti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026.
La precedente regola triennale è stata superata: oggi l’aggiornamento va fatto ogni volta che cambiano in modo rilevante i fattori di rischio, o comunque entro un anno da un nuovo aggiornamento nazionale. Per i neoiscritti, il termine per la prima autovalutazione è fissato al 31 dicembre dell’anno successivo all’inizio dell’attività.

  1. Come si effettua l’autovalutazione

La procedura, delineata dalla Regola tecnica n. 1, si sviluppa in tre fasi:

  1. Individuazione del rischio inerente (clientela, area geografica, prodotti/servizi, canali operativi).
  2. Analisi delle vulnerabilità (formazione, procedure di verifica clienti, conservazione dati, segnalazioni SOS).
  3. Determinazione del rischio residuo, con prevalenza del fattore “vulnerabilità” sul rischio intrinseco.
    Il risultato guida le eventuali misure di mitigazione, necessarie solo se il rischio residuo è “abbastanza” o “molto significativo”.
  1. Presìdi di mitigazione

In base al livello di rischio, i professionisti dovranno attivare procedure interne:

  • organizzazione degli adempimenti AML,
  • formazione continua del personale,
  • funzione di revisione indipendente o responsabile antiriciclaggio.
    La formazione assume un ruolo centrale: solo una preparazione adeguata consente di riconoscere tempestivamente i segnali di operazioni sospette.
  1. Documentazione e sanzioni

L’autovalutazione deve essere formalizzata tramite il modello predisposto dal CNDCEC, conservata e resa disponibile alle autorità in caso di controlli.
La mancata o incompleta compilazione non genera una sanzione diretta, ma influisce sulla graduazione delle sanzioni antiriciclaggio in caso di violazioni, secondo quanto previsto dal Dlgs 231/2007. Un’adeguata autovalutazione può costituire una circostanza attenuante, mentre la sua assenza può aggravare le conseguenze.

  1. Conclusioni

L’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento di prevenzione e tutela per professionisti e clienti. Con la scadenza fissata al 27 maggio 2026, diventa indispensabile che i commercialisti si attrezzino subito per rispettare la normativa, implementando sistemi organizzativi efficaci e potenziando la formazione interna.

Chiedi una Consulenza personalizzata

Chiamaci oggi al +39 349 4052018