Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore interviene in modo deciso sul sistema degli incentivi agli investimenti produttivi, sostituendo i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una nuova maxi deduzione fiscale.
La misura, prevista dal comma 427, reintroduce di fatto l’iper-ammortamento, seppur con una struttura aggiornata e con requisiti più selettivi rispetto al passato, in linea con il nuovo impianto della riforma fiscale .

Ambito temporale e investimenti agevolabili

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati dal 2026 al 2028 in:

  • beni materiali 4.0;
  • beni immateriali 4.0, entrambi funzionali alla trasformazione digitale dei processi produttivi.

La logica dell’incentivo non è più quella del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ma quella di una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, con effetti diretti sulla base imponibile IRES o IRPEF.

Aliquote di maggiorazione

La maxi deduzione opera attraverso una maggiorazione percentuale del costo di acquisto, differenziata in base all’ammontare dell’investimento:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Considerando un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale può arrivare fino a oltre il 43% del costo sostenuto per la prima fascia di investimento.

Come si calcola il beneficio fiscale

Il beneficio non assume la forma di un credito immediatamente fruibile, ma incide sul costo ammortizzabile del bene.
In pratica:

  • il costo di acquisto viene aumentato in via extracontabile secondo l’aliquota prevista;
  • la maggiorazione rileva esclusivamente ai fini fiscali;
  • l’effetto si distribuisce nel tempo, seguendo il piano di ammortamento ordinario del bene.

Questo meccanismo si inserisce coerentemente nella nuova impostazione della riforma fiscale, che privilegia deduzioni strutturali rispetto a bonus temporanei.

Nuovi elenchi dei beni agevolabili

Un’importante novità riguarda la ridefinizione dei beni ammessi all’agevolazione.
Gli storici allegati A e B della Legge n. 232/2016 vengono sostituiti da:

  • allegato III-bis per i beni materiali;
  • allegato III-ter per i beni immateriali.

Il perimetro resta ancorato alla logica Industria 4.0, ma con una riscrittura degli elenchi che rende necessario un attento esame tecnico dei beni oggetto di investimento.

Requisito di origine geografica

La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo requisito territoriale:
l’iper-ammortamento è riconosciuto solo per beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (UE/SEE).

Si tratta di una condizione del tutto nuova rispetto ai precedenti incentivi e coerente con l’indirizzo europeo di rafforzamento delle filiere produttive interne.

Abrogazione delle maggiorazioni energetiche

Nel corso dell’iter parlamentare sono state eliminate le maggiorazioni legate all’efficienza energetica, che nella versione originaria del disegno di legge avrebbero incrementato ulteriormente la deduzione in caso di riduzione dei consumi.
Resta quindi un impianto più lineare, focalizzato esclusivamente sulla natura 4.0 dell’investimento e sull’origine geografica del bene.

Considerazioni conclusive

La nuova disciplina dell’iper-ammortamento 2026 rappresenta un cambio di paradigma negli incentivi agli investimenti.
La sostituzione dei crediti d’imposta con una maxi deduzione rafforza la stabilità del beneficio, ma richiede alle imprese una pianificazione fiscale più attenta, soprattutto in termini di tempi di ammortamento e capacità reddituale.
La misura appare coerente con l’evoluzione della riforma fiscale e con l’obiettivo di rendere strutturali gli incentivi agli investimenti produttivi.

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