Il regime forfettario continua a rappresentare un’opzione molto attraente per lavoratori autonomi e professionisti grazie alla semplificazione degli adempimenti e all’aliquota sostitutiva ridotta. Tuttavia, la presenza di redditi da lavoro dipendente, o il passaggio da lavoro subordinato a lavoro autonomo, possono innescare meccanismi di esclusione o limitazione del regime. Conoscere questi casi è essenziale per valutare la propria posizione fiscale con precisione.
Cause ostative legate al lavoro dipendente
La normativa (art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014) individua due specifiche situazioni antielusive:
- Redditi di lavoro dipendente (o assimilati) superiori a una certa soglia (lettera d-ter);
- Attività prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro (lettera d-bis).
Redditi di lavoro dipendente oltre il limite
In generale, non possono accedere o permanere nel regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49-50 TUIR) superiori a 30.000 euro. Per il 2025, la Legge di Bilancio ha innalzato la soglia a 35.000 euro. Dunque:
- Se nel 2024 i redditi di lavoro dipendente sono ≤ 35.000 euro, è possibile entrare o restare nel forfettario nel 2025.
- Se nel 2024 i redditi di lavoro dipendente superano 35.000 euro, il soggetto è escluso dal forfettario nel 2025.
Cessazione del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro dipendente è cessato, l’importo percepito non conta ai fini della soglia. In altre parole, chi ha perso o interrotto il lavoro dipendente può accedere al forfettario anche se nell’anno precedente i redditi da lavoro dipendente superavano la soglia, a condizione che la cessazione sia avvenuta prima dell’inizio del nuovo periodo d’imposta in cui si intende adottare il regime.
Attività prevalente verso ex datore di lavoro

Attività prevalente verso ex datore di lavoro
La seconda causa ostativa riguarda la possibilità che l’attività svolta in regime forfettario sia di fatto una prosecuzione “mascherata” di un precedente rapporto di lavoro dipendente. Per evitare abusi, la norma vieta il regime se l’attività è prevalentemente rivolta allo stesso datore di lavoro con cui sussisteva (o sussiste) un rapporto dipendente nei due precedenti periodi d’imposta. Per “prevalenza” si intende che oltre il 50% dei compensi annui provengano dall’ex datore di lavoro o soggetti a esso riconducibili.
- Verifica a consuntivo: la prevalenza si calcola sui ricavi/compensi effettivamente conseguiti nell’anno. Se alla fine del periodo d’imposta si supera il 50% con il datore di lavoro attuale o precedente (entro i due anni), scatta l’esclusione.
- Esclusione per periodi di praticantato: se si inizia una nuova attività dopo un periodo di pratica obbligatoria, tale causa ostativa non si applica.
- Deroghe del Collegato Lavoro: recenti disposizioni (art. 17, Legge 203/2024) prevedono alcune eccezioni per contratti part-time con datori di lavoro di grandi dimensioni (oltre 250 dipendenti).
Chiarimenti operativi
Reddito da lavoro dipendente
Nel calcolo della soglia di 30.000/35.000 euro rientrano i redditi da lavoro dipendente (anche all’estero) e assimilati, come ad esempio borse di studio o collaborazioni coordinate e continuative, con alcune specifiche eccezioni:
- Arretrati soggetti a tassazione separata: esclusi dal computo;
- Redditi esenti o esclusi dal reddito imponibile: ad esempio alcuni fringe benefit;
- Premi di risultato soggetti a imposta sostitutiva: inclusi.
Quando il rapporto è cessato
Se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, la soglia non si applica. Tuttavia, secondo la prassi, la cessazione deve essere effettiva prima dell’inizio del periodo d’imposta in cui si intende utilizzare il forfettario. In altre parole, se un soggetto termina il contratto a novembre 2024, potrà essere forfettario dal 2025, mentre se la cessazione avviene a febbraio 2025, l’ingresso nel forfettario slitta al 2026.
Verifica della prevalenza verso l’ex datore
- Ambito soggettivo: si considerano i datori di lavoro (o soggetti riconducibili) con cui si hanno rapporti in corso o avuti nei due anni precedenti.
- Ambito oggettivo: la prevalenza si misura sulla totalità dei ricavi annui. Se oltre il 50% deriva dall’ex datore di lavoro, si perde il regime.
Esempio pratico
Un lavoratore dipendente percepisce 40.000 euro nel 2024, poi si dimette il 30 novembre 2024 e apre Partita IVA al 1° gennaio 2025. Nonostante i 40.000 euro superino la soglia di 35.000 euro, la cessazione del rapporto avvenuta prima del 2025 gli consente comunque l’ingresso nel forfettario. Nel 2025, però, dovrà verificare che i compensi ricevuti dall’ex datore di lavoro non superino il 50% del fatturato complessivo per poter conservare il regime nel 2026.
Conclusioni
Il connubio tra regime forfettario e lavoro dipendente richiede un’analisi accurata di due aspetti: il superamento della soglia di reddito e l’eventuale prevalenza dei compensi derivanti dall’ex datore di lavoro. Le regole mirano a prevenire abusi e a mantenere la finalità “agevolativa” del regime verso i veri lavoratori autonomi di piccole dimensioni. Chi desidera usufruirne deve valutare attentamente tempi, soglie e percentuali di compensi, per non incorrere in esclusioni o decadenze potenzialmente costose.





