Il regime forfettario (disciplinato dalla Legge n. 190/2014) è un regime agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni, purché rispettino specifici requisiti di accesso. Tuttavia, esistono anche cause di esclusione che impediscono di beneficiare di questo regime. Comprendere quando scatta l’esclusione è fondamentale per chi desidera mantenere (o accedere a) tale trattamento fiscale agevolato.
Regimi speciali IVA e forfettario
Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA non possono adottare il regime forfettario. Tra i regimi speciali rientrano, ad esempio, quello agricolo, quello dell’editoria o della pesca. Analogamente, la preclusione vale anche per chi si avvale di regimi forfettari di determinazione del reddito, come nel caso di alcune attività di allevamento. È importante, però, sottolineare che l’aver esercitato in passato tali attività non esclude automaticamente la possibilità di adottare il regime forfettario in un periodo d’imposta successivo: l’esclusione opera solo finché si è effettivamente in regime speciale.
Non residenti e soglia minima di reddito in Italia

Un’ulteriore causa di esclusione riguarda i contribuenti non residenti in Italia, salvo che siano residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo. In tal caso, essi possono comunque avvalersi del regime forfettario.
Attività di cessione di immobili o mezzi di trasporto nuovi
Sono esclusi i contribuenti che svolgono in via esclusiva o prevalente la vendita di:
- fabbricati o porzioni di fabbricato;
- terreni edificabili;
- mezzi di trasporto nuovi.
Per esclusività o prevalenza si intende che la maggior parte dell’attività (in termini di ricavi/compensi) deriva da tali operazioni. Chi si dedica saltuariamente a tali cessioni, invece, non subisce necessariamente questa preclusione.
Partecipazioni in società di persone e SRL

Un soggetto non può adottare il regime forfettario se:
- partecipa, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- controlla direttamente o indirettamente una SRL o un’associazione in partecipazione che svolga un’attività riconducibile a quella esercitata dal contribuente stesso.
È importante distinguere i momenti di verifica della partecipazione. Ad esempio, se un contribuente vuole accedere al forfettario nel 2025, dovrebbe cessare la propria partecipazione alla società di persone entro il 2024, in modo da non rientrare in questa causa di esclusione.
Attività prevalentemente resa verso l’ex datore di lavoro
Tra le cause più rilevanti introdotte dalla norma è quella che vieta l’accesso (o la permanenza) nel regime forfettario se l’attività autonoma è svolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sussistono rapporti di lavoro in corso, o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. L’obiettivo è scongiurare la trasformazione “fittizia” di rapporti di lavoro dipendente in collaborazioni autonome. Fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo il periodo di praticantato obbligatorio.
È considerata prevalenza se il contribuente ricava oltre il 50% dei suoi compensi/ricavi annuali dal datore di lavoro (o da soggetti a questo riconducibili) con cui sono in corso rapporti di lavoro dipendente o lo sono stati nei precedenti due anni.
Redditi di lavoro dipendente superiori alla soglia
Un’ulteriore causa ostativa è rappresentata dal superamento di un determinato limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente. Di regola, il limite è di 30.000 euro, ma la Legge di Bilancio 2025 ha innalzato la soglia a 35.000 euro esclusivamente per l’anno d’imposta 2025. Al superamento di tale importo, il soggetto perde la possibilità di entrare (o rimanere) nel regime forfettario. Tale soglia non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato.
Deroghe introdotte dal Collegato Lavoro
È bene segnalare che il Collegato Lavoro alla Legge di Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche e deroghe per i lavoratori assunti con contratti part-time presso datori di lavoro di grandi dimensioni (oltre 250 dipendenti), consentendo comunque l’accesso al regime forfettario in presenza di determinati requisiti. Analoghe disposizioni riguardano chi stipula intese basate sull’art. 8 del D.L. n. 138/2011.
Conclusioni
Per accedere o permanere nel regime forfettario occorre monitorare le cause di esclusione elencate dalla normativa. Tali previsioni mirano a contrastare abusi e garantire che il regime agevolato sia destinato a contribuenti che rispettano davvero i requisiti di piccola dimensione e genuino svolgimento dell’attività autonoma.
L’innalzamento temporaneo della soglia di reddito di lavoro dipendente (fino a 35.000 euro nel 2025) e le deroghe introdotte dal Collegato Lavoro riflettono la volontà del legislatore di rendere il regime più flessibile, pur mantenendo i presidi anti-elusione. Prima di adottare il forfettario, è dunque opportuno effettuare una verifica scrupolosa della propria posizione per evitare sorprese in fase di accertamento.





