La Legge di Bilancio 2026 introduce una misura di forte impatto in materia di contrasto all’evasione fiscale: l’estensione del meccanismo della ritenuta d’acconto anche ai rapporti economici tra soggetti esercenti attività d’impresa.
Si tratta di una novità strutturale, destinata a incidere in modo significativo sulla gestione dei pagamenti tra imprese, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2028 rispetto alle previsioni iniziali .

Modifica normativa e ambito di applicazione

La nuova disciplina interviene sull’art. 25 del DPR n. 600/1973 (https://www.brocardi.it/disposizioni-accertamento-imposte-redditi/titolo-iii/art25.html), ampliandone l’ambito oggettivo ai redditi d’impresa.
In base alla disposizione, una ritenuta d’acconto dovrà essere applicata sui corrispettivi pagati per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra imprese residenti nel territorio dello Stato.
La ritenuta sarà calcolata sul compenso al netto dell’IVA e trattenuta direttamente dal soggetto che effettua il pagamento.

Aliquote e decorrenza

Il legislatore ha previsto un’introduzione graduale della misura:

  • 0,5% per l’anno 2028;
  • 1% a regime, a partire dal 2029.

L’anticipazione al 2028 evidenzia la volontà di rendere operativa la misura in tempi relativamente brevi, inserendola nel più ampio quadro di strumenti volti a ridurre l’omessa dichiarazione dei redditi d’impresa.

Finalità e impatto sul gettito

Secondo la relazione tecnica allegata alla manovra, la ritenuta tra imprese dovrebbe produrre un incremento significativo del gettito fiscale.
In particolare, il maggior introito stimato è pari a circa 0,3 miliardi di euro nella fase iniziale, con un recupero che potrebbe arrivare fino a 1,469 miliardi di euro annui a regime, a partire dal 2029 .
La ritenuta assume quindi una funzione prevalentemente anticiclica e di presidio, più che di prelievo definitivo.

Soggetti esclusi

La norma individua alcune importanti cause di esclusione dall’obbligo di applicazione della ritenuta. In particolare, ne restano fuori:

  • le imprese che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB);
  • i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo;
  • i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Sono inoltre esclusi i pagamenti già soggetti alla ritenuta automatica dell’11% prevista per alcune agevolazioni edilizie.

Profili critici e questioni aperte

Un aspetto che desta particolare attenzione riguarda la mancata esclusione degli agenti e rappresentanti. In assenza di chiarimenti, questi soggetti potrebbero trovarsi esposti a una doppia ritenuta, con conseguenti problemi di liquidità e di coordinamento con la disciplina già vigente.
Proprio per questi profili applicativi, la norma rinvia a provvedimenti attuativi, che dovranno chiarire modalità operative, soggetti obbligati e possibili correttivi.

Considerazioni conclusive

La nuova ritenuta d’acconto tra imprese rappresenta uno degli interventi più incisivi della Legge di Bilancio 2026 sul fronte dei controlli fiscali. La misura appare chiaramente orientata a incentivare l’adesione al concordato preventivo biennale e a rafforzare il monitoraggio dei flussi economici tra operatori.
In attesa delle disposizioni attuative, le imprese dovranno iniziare a valutare l’impatto finanziario e operativo della ritenuta, soprattutto in termini di gestione della liquidità e di revisione dei processi amministrativi.

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