1. Introduzione

Dopo una lunga fase transitoria, il percorso di attuazione della riforma del Terzo Settore si avvia al completamento. Con l’approvazione del Decreto-Legge n. 84/2025 e la “comfort letter” della Commissione Europea del marzo 2025, le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) diventeranno pienamente operative dal 1° gennaio 2026.

  1. Normativa di riferimento

Il punto di svolta è rappresentato dall’autorizzazione UE che ha sancito la compatibilità delle agevolazioni fiscali con le regole sugli aiuti di Stato. A seguito di tale pronunciamento, il legislatore ha adottato i provvedimenti necessari per rendere definitiva la riforma, con la graduale abrogazione delle disposizioni precedenti relative alle ONLUS, che dal 2026 saranno definitivamente sostituite dagli enti iscritti al RUNTS.

  1. Le novità fiscali principali

Dal 2026 entreranno in vigore nuove regole fiscali che riguarderanno:

  • regime forfettario: rivisto e ampliato per le OdV e le APS con ricavi non superiori a determinate soglie;
  • IVA: ridefinizione delle operazioni esenti e delle modalità di applicazione dell’imposta per le prestazioni rese agli associati;
  • imposte sui redditi: introduzione di criteri più chiari per distinguere tra attività commerciali e non commerciali;
  • erogazioni liberali: conferma delle detrazioni e deduzioni per i donatori, con nuove modalità di tracciabilità dei versamenti.
  1. Obblighi amministrativi

Parallelamente alle novità fiscali, gli enti dovranno adempiere a una serie di obblighi amministrativi:

  • deposito del bilancio di esercizio o del bilancio sociale per gli enti di dimensioni più grandi;
  • rispetto degli schemi ministeriali per la rendicontazione;
  • aggiornamento costante dei dati al RUNTS;
  • adeguamento degli statuti alle modifiche normative entro i termini previsti.
  1. Esempio pratico

Un’associazione di promozione sociale che oggi applica il regime ONLUS dovrà:

  1. iscriversi al RUNTS entro il termine fissato dal Ministero;
  2. adeguare il proprio statuto per conformarsi alle regole del Codice del Terzo Settore;
  3. dal 2026 applicare il nuovo regime fiscale, che prevede l’esenzione da imposte per le attività istituzionali e un regime forfettario agevolato per le attività commerciali marginali.
  1. Vantaggi e criticità

I principali vantaggi riguardano:

  • maggiore certezza normativa, grazie a regole unitarie;
  • rafforzamento del rapporto con la Pubblica Amministrazione, anche tramite strumenti di co-programmazione e co-progettazione;
  • ampliamento delle possibilità di finanziamento e fundraising.
    Le criticità, tuttavia, non mancano: la transizione comporta costi e complessità operative, soprattutto per gli enti di minori dimensioni, che dovranno investire in formazione e assistenza professionale.
  1. Prospettive future

La piena entrata in vigore delle norme fiscali segna l’avvio di una nuova fase per il Terzo Settore. Le associazioni dovranno dotarsi di una gestione sempre più professionale, con particolare attenzione alla trasparenza e alla rendicontazione sociale. Allo stesso tempo, il legislatore ha previsto strumenti di accompagnamento, come linee guida e semplificazioni per gli enti più piccoli.

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  1. Conclusioni

Dal 1° gennaio 2026 le nuove disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore diventeranno realtà. Per le associazioni, fondazioni e cooperative sociali si apre una fase di cambiamento profondo: da un lato nuove opportunità di crescita e di collaborazione con le istituzioni, dall’altro l’esigenza di affrontare con competenza gli adempimenti previsti. Prepararsi in anticipo sarà la chiave per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla riforma.

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