La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina fiscale dei dividendi, introducendo nuovi requisiti per poter beneficiare dei regimi di esclusione parziale dal reddito. L’obiettivo dell’intervento è rafforzare la coerenza del sistema, limitando l’accesso alle agevolazioni alle sole partecipazioni considerate “rilevanti” e riducendo gli spazi di pianificazione fiscale basati su investimenti di entità modesta .
Nuovi criteri per l’esclusione dei dividendi
A partire dal 1° gennaio 2026, l’esclusione dal reddito dei dividendi non opera più in modo generalizzato.
Per i soggetti IRES, l’esclusione del 95% degli utili percepiti spetta solo se la partecipazione soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
- possesso di almeno il 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.
In mancanza di tali condizioni, i dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Effetti per società di persone e imprenditori individuali
Le stesse soglie si applicano anche alle società di persone e alle persone fisiche imprenditori che percepiscono dividendi nell’ambito del reddito d’impresa.
Le percentuali di esclusione previste dall’art. 59 del TUIR (60%, 50,28% o 41,86%, a seconda dei casi) diventano quindi condizionate al superamento delle nuove soglie di partecipazione o di valore.
Se i requisiti non sono rispettati, i dividendi risultano interamente imponibili nel reddito d’impresa.
Coordinamento con il regime PEX
La manovra interviene anche sul regime della participation exemption, riallineando il trattamento delle plusvalenze a quello dei dividendi.
Per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l’esenzione delle plusvalenze è ammessa solo se, oltre ai requisiti storici previsti dall’art. 87 del TUIR, è rispettata la nuova soglia minima del 5% del capitale o del valore fiscale di 500.000 euro.
L’intervento mira a evitare che una stessa partecipazione produca un trattamento agevolato per i capital gain ma non per i dividendi.
Impatto sui soggetti non residenti
Le nuove regole incidono anche sulla tassazione dei dividendi corrisposti a soggetti non residenti UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia.
La ritenuta ridotta dell’1,20% continua ad applicarsi solo in presenza di una partecipazione “significativa” secondo i nuovi parametri. In caso contrario, si applica la ritenuta ordinaria del 26%, con un sostanziale allineamento al trattamento dei soci italiani titolari di partecipazioni non rilevanti .
Regimi invariati
Restano invece inermi alle modifiche:
- le persone fisiche non imprenditori, per le quali i dividendi continuano a essere assoggettati a imposta sostitutiva del 26%, indipendentemente dalla percentuale o dal valore della partecipazione;
- gli enti non commerciali, per i quali trovano applicazione regimi speciali già previsti dalla normativa vigente, senza l’introduzione delle nuove soglie.
Considerazioni conclusive
La riforma dei dividendi introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio verso un sistema più selettivo. L’accesso all’esclusione dal reddito viene limitato alle partecipazioni di dimensione significativa, rafforzando la coerenza tra tassazione degli utili e delle plusvalenze.
Per società e operatori economici diventa quindi essenziale valutare attentamente la struttura delle partecipazioni detenute, soprattutto in ottica di pianificazione fiscale e di gestione degli investimenti a partire dal 2026.





